Statuto

STATUTO DI AMICI DEI POPOLI PADOVA

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1
Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Amici dei Popoli Padova ODV” che si ispira alla ONG (Organizzazione Non Governativa) Amici dei Popoli. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede in Padova via Tiziano Minio n°13 int. 7 Padova e potrà sostituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2
Statuto 

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4
Interpretazione dello statuto 

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
Finalità e attività 

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di cooperare allo sviluppo umano delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; di svolgere attività ed iniziative di animazione socio culturale per promuovere la cultura della solidarietà, della pace e dei diritti umani.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo umano di cooperazione allo sviluppo nei settori della sanità, dell’agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell’educazione e della promozione giovanile, e quanti altri settori consentano di raggiungere gli obiettivi prepostici, in appoggio ed in collaborazione con missioni, ONG, associazioni e autorità locali;

b) La selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato sia in Italia che all’estero;

c) Progettazione e attuazione di iniziative volte a rispondere ai bisogni educativi e socio-culturali del territorio.

d) L’attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l’appoggio ai volontari;

e) L’attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, rivolta in modo particolare ai giovani, con:

  • Progetti di educazione interculturale ed alla cittadinanza globale sul territorio;
  • Iniziative di mediazione culturale tramite azioni di educazione e di animazione, con attenzioni alle situazioni di disagio finalizzate anche al contrasto dei fenomeni di discriminazione e per la promozione della parità di trattamento;
  • Percorsi di formazione permanente e qualificazione dei soci e di quanti altri aderiscano alle iniziative.f) Si impegna a favorire sinergie con altre organizzazioni in un contesto di collaborazioni come: “lavoro di rete”, promozione di progetti consortili.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art.6
Ammissione

L’ente del terzo settore Amici dei Popoli Padova ODV è formata da singole persone che accettano lo statuto impegnandosi ad attuarlo.

L’ente del terzo settore si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

– ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio direttivo;

– operativi, che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri, possono chiedere di essere ammessi come soci persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci e attività di volontariato

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

I soci dell’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 8
Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione di un socio, dopo averlo sentito, purché sia data facoltà al socio medesimo di ricorrere all’Assemblea.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo Trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Art. 9
Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 10
Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • i Probiviri.

Si prevedono inoltre:

  • l’Organo di controllo, (al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del CTS che ne stabilisce l’obbligatorietà).
  • Organo di revisione (al ricorre delle condizioni previste dall’art. 31 del CTS che ne stabilisce l’obbligatorietà)

Tutte le cariche elettive sono gratuite tranne i membri dell’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione.

Art. 11
L’Assemblea

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza del vice presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 12
Compiti dell’Assemblea

L’assemblea ha il compito di:

  • esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;
  • nominare e revocare i membri degli Organi Sociali;
  • ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  • deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale sciogliemmo dell’associazione stessa.
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Art. 13
Convocazione

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14
Assemblea ordinaria

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 15
Assemblea straordinaria

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno il 70% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 16
Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione dei soci,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Art. 17
Consiglio direttivo – funzionamento

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’anno della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la validità della riunione dei Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Al tesoriere spetta il compito di tenere i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; per tali attività può usufruire delle prestazioni professionali esterne su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18
Il Presidente

La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al presidente o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente. Il presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento dell’attività dell’associazione.

Art. 19
I Probiviri

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 20
Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L’organo di controllo, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005 ha i seguenti compiti:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21
Organo di revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23
Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 24
Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25
Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 26
Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28
Responsabilità dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29
Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, preferibilmente operanti in identico o analogo settore.

Art. 31
Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Art. 32
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 33
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

 

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